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Il regime dei minimi resta valido per il 2015

25 marzo 2015

Il regime dei minimi resta valido per il 2015

“Resuscitato” il regime dei minimi per il 2015

Come noto, l'art.1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, dall'01/01/2015, un nuovo regime forfetario, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:

-il regime delle nuove iniziative ex art. 13, legge n.388/2000;

-il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;

-il regime contabile agevolato ex art.27, comma 3, DL n. 98/2011.

Tuttavia, a favore di coloro che al 31/12/2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art.27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine de quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Ora, in sede di conversione del DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, il cui testo è stato recentemente approvato dalla Camera ed è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n.1779), è prevista la riviviscenza del regime dei minimi dal 2015.

Il regime dei minimi 2015

Il comma 12-undecies dell'art. 10 del citato Decreto, in deroga alla disposizione di cui all' art.1, comma 85, lett. b) e c), Finanziaria 2015 che abroga il regime dei minimi, proroga fino al 31/12/2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%.

Di fatto, quindi, l'abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno.

La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art.13, Legge n. 388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili.

Si evidenzia che il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti di “novità”:

-per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i 4 successivi;

-anche oltre il quarto anno successivo e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni.

Da quanto sopra si evince quindi che nel 2015 si realizza la coesistenza del regime dei minimi (imposta sostitutiva del 5%) e del nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%).

Si rammenta che l'adozione del regime dei minimi non consente di accedere al regime contributivo agevolato previsto a favore dei soggetti forfetari dai commi da 77 a 84, Finanziaria 2015, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito “effettivo” con esclusione del versamento della “quota fissa”.

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