25 marzo 2015
Come noto, l'art.1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto, dall'01/01/2015, un nuovo regime forfetario, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:
-il regime delle nuove iniziative ex art. 13, legge n.388/2000;
-il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
-il regime contabile agevolato ex art.27, comma 3, DL n. 98/2011.
Tuttavia, a favore di coloro che al 31/12/2014 applicavano il regime dei minimi di cui al citato art.27, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine de quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Ora, in sede di conversione del DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, il cui testo è stato recentemente approvato dalla Camera ed è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n.1779), è prevista la riviviscenza del regime dei minimi dal 2015.
Il comma 12-undecies dell'art. 10 del citato Decreto, in deroga alla disposizione di cui all' art.1, comma 85, lett. b) e c), Finanziaria 2015 che abroga il regime dei minimi, proroga fino al 31/12/2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%.
Di fatto, quindi, l'abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno.
La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative ex art.13, Legge n. 388/2000 e il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che pertanto dal 2015 non sono più applicabili.
Si evidenzia che il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti di “novità”:
-per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i 4 successivi;
-anche oltre il quarto anno successivo e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni.
Da quanto sopra si evince quindi che nel 2015 si realizza la coesistenza del regime dei minimi (imposta sostitutiva del 5%) e del nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%).
Si rammenta che l'adozione del regime dei minimi non consente di accedere al regime contributivo agevolato previsto a favore dei soggetti forfetari dai commi da 77 a 84, Finanziaria 2015, in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito “effettivo” con esclusione del versamento della “quota fissa”.
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